Ultime notizie su APE

APE: focus 2019

L’Ape è una delle novità più importanti nel mondo delle pensioni, una di quelle di cui si parlerà tantissimo nei mesi a venire. Queste tre lettere sono la sigla di Anticipo pensionistico e si tratta del progetto sperimentale che permetterà di andare in pensione in via anticipata a partire dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, per chi:

  • avrà raggiunto i 63 anni di età;
  • avrà versato almeno 20 anni di contributi;
  • è a non più di 3 anni e 7 mesi dal raggiungimento della pensione di vecchiaia (meno di 4 anni, in pratica)

Chi può usufruire dell’Ape

Questa novità fa parte della legge di bilancio 2017 ed è pensata per tutti i lavoratori dipendenti, sia del settore privato che pubblico, e per gli autonomi che sono assicurati presso la gestione separata dell’Inps o presso una delle gestioni speciali (come gli artigiani, i commercianti ed i coltivatori diretti). Rimangono fuori da questa legge i professionisti assicurati presso le casse professionali.

Ape Volontario e Ape Sociale, le differenze

L’Ape verrà suddiviso in due grandi gruppi:

  1. APE volontario, quando un soggetto decide di usufruire volontariamente dell’Ape e, per farlo, deve chiedere un finanziamento presso una banca, il quale viene erogato attraverso l’Inps, e dovrà essere restituito, pagando delle rate mensili costanti, dal momento in cui si andrà in pensione. La durata di rimborso è di 20 anni e, ovviamente, bisogna pagare gli interessi sul finanziamento;
  2. APE sociale, un sussidio che viene erogato direttamente dallo Stato (senza finanziamento, dunque) ma che è riservato solo a particolari categorie di lavoratori, che sono meritevoli di particolare tutela.

La differenza principale tra APE volontario e APE sociale è che, nel secondo caso, entrando in gioco un sussidio pubblico, il pensionato non dovrà pagare nulla e non subirà alcuna decurtazione dalla pensione netta, che invece avrebbe nel primo caso per far fronte al pagamento delle rate alla finanziaria che ha concesso il prestito APE.

Altra differenza sta nella potenziale categoria di utilizzatori dell’anticipo pensione di vecchiaia: nel caso di APE volontario, la domanda può essere fatta praticamente da tutti (a condizione di rientrare nelle categorie che abbiamo elencato sopra), l’APE sociale, invece, è rivolta solo a particolari categorie di lavoratori e fissa anche un importo massimo di 1.500 euro che potrà essere erogato dallo Stato.

Terza differenza è nei requisiti contributivi:

  • l’APE volontaria chiede almeno 20 anni di contributi;
  • l’APE sociale chiede, a seconda dei casi, 30 o 36 anni (leggi sotto)

Da come si capisce, i destinatari dell’APE volontaria sono decisamente di più rispetto a quelli dell’APE sociale, cosa d’altro canto ovvia considerando che la seconda, essendo un aiuto statale, deve per forza di cose essere limitato e andare a favorire alcune categorie di persone più in difficoltà da questo punto di vista.

Destinatari dell’APE sociale

Possono usufruire dell’APE sociale:

  • i disoccupati
  • gli invalidi
  • i lavoratori che assistono, da almeno 6 mesi, il coniuge o un figlio con handicap grave
  • i lavoratori che operano in settori, o che svolgono mansioni, particolarmente difficoltose, da almeno 6 anni (operai dell’industria estrattiva, costruttori di gru, conduttori di convogli ferroviari, ma anche facchini o insegnanti presso la scuola dell’infanzia, …)

Nei primi 3 casi, per poter accedere all’APE sociale sarà necessario avere almeno 63 anni di età e aver versato 30 anni di contributi, nel secondo caso bisognerà avere 63 anni di età e aver versato 36 anni di contributi.

APE ed Imprese

Per dare un aiuto migliore ai futuri pensionati, la legge italiana permette alle imprese e al datore di lavoro di farsi carico dei costi dell’APE volontario con il versamento all’INPS di un contributo legato alla retribuzione percepita prima della fine del rapporto di lavoro. L’obiettivo è quello di avere un aumento della pensione che sia sufficiente per compensare le spese legate alla concessione dell’APE stessa.

La RITA

Il dipendente che abbia fatto domanda di previdenza complementare negli anni passati, può fare domanda della RITA, Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, che prevede esattamente le stesse condizioni già previste per l’APE.